APPROVATO IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI

 

 

In vigore dal 2 marzo il decreto sulle semplificazioni

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 è stato pubblicato il D.L. n. 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie, efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento.

Il provvedimento è composto da 13 articoli relativi a: semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con misure di contrasto all’evasione, potenziamento dell’accertamento, modifiche in materia di sanzioni amministrative e norme su contenzioso tributario e riscossione.

 

Di seguito le principali novità introdotte:

 

Le novità

In relazione alle misure, oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva.

Cambia anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi “black list”, che viene limitato alle operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.

Inoltre, il decreto introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Viene poi abrogata l’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, money transfer e altri agenti di attività finanziaria.

Riviste, poi, le imposte patrimoniali introdotte dal D.L. 201/2011 e inserita la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.

Invece, a livello di fiscalità locale, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 vengono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.

Ancora, in virtù delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.

Tra le altre misure contenute nel DL, oltre a una procedura meno “rigida” per la chiusura delle partite IVA inattive, a modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e al potenziamento dell’accertamento in materia doganale e in materia di giochi, solo per citarne alcune, si segnala, infine, un intervento sulle sanzioni catastali.
Infatti, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.L. 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.

 

Ipoteche esattoriali inibite per debiti inferiori a 20.000 euro

Il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012) muta in senso favorevole ai contribuenti la disciplina sull’ipoteca esattoriale, contenuta nell’art. 77 del D.P.R. 602/73.

Ora, l’ipoteca esattoriale non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (sul computo di tale limite, secondo la giurisprudenza, occorre vagliare sia i crediti tributari sia quelli extra-fiscali, come quelli di natura contributiva).

Prima di tale modifica, si applicavano le norme introdotte dal D.L. 70/2011, ove era previsto che, come limite generale, l’ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti sino a 8.000 euro e che, qualora il credito fosse sotto contestazione giudiziale o ancora contestabile in detta sede e l’immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.

Viene di conseguenza abrogato l’art. 7 comma 2 lett. gg-decies) del DL 70/2011. Vi è da dire che la nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte, che, come visto, potevano essere applicate, salvo il caso specifico della prima casa, per crediti superiori a ottomila euro.

 

Dilazione dei ruoli esattoriali

Lo stesso Decreto (D.L. n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) ha mitigato gli effetti susseguenti alla decadenza dalla dilazione dei cosiddetti “avvisi bonari”, concessa ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97.

Originariamente, l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 consentiva, e consente tuttora, che il contribuente raggiunto da un avviso bonario (scaturente, quindi, da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione) possa chiedere senza particolari presupposti la dilazione delle somme richieste. Vi era però un problema, molto sentito dagli operatori: a differenza di quanto previsto per la dilazione dei ruoli, nel caso degli avvisi bonari il mancato o tardivo versamento di una sola rata, nonostante si trattasse di tardività di un solo giorno, comportava la decadenza dalla dilazione. Ora, tale problema è superato, siccome il Legislatore, con il D.L. 201/2011, ha riformulato le disposizioni sulle cause che comportano la decadenza dalla dilazione, sulle quali ci siamo già soffermati in precedenti articoli.

 

Reintrodotto l’elenco clienti e fornitori

In relazione alle altre misure, oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva.

Per effetto della norma, che modifica l’art. 21 del D.L. 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia 3.600 euro IVA inclusa.

 

Operazioni con paesi black list

Con il D.L. n. 16/2012, il Legislatore ha modificato gli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali, prevedendone l’obbligo per le sole operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.

Il limite di 500 euro dovrebbe riferirsi sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. Non è chiaro, però, se debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro:

-         se si considera il limite riferito a ciascuna operazione (come parrebbe dal dato letterale della norma), non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna di esse sarebbe inferiore alla soglia;

-         se invece si cumulassero gli importi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in quanto il controvalore complessivo (600 euro) eccederebbe la soglia stessa.

 

Imposta di bollo sulle attività scudate

E’ stato spostato al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio) il termine per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate. Tale prelievo è pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014 e resta fermo che, in caso di mancata erogazione delle provviste all’intermediario, quest’ultimo procede alla segnalazione del contribuente all’Amministrazione Finanziaria, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’omesso versamento è sanzionato in misura pari all’imposta dovuta.

Sempre in relazione al bollo annuale sulle attività scudate, il Decreto ha operato una modifica tecnica al regime, sostituendo il rimando all’imposta di bollo in relazione all’accertamento e alla riscossione con il più appropriato riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi.

Viene previsto, per il 16 maggio 2012, anche il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse.

 

Accertamenti esecutivi

Il Legislatore, con il decreto sulle semplificazioni fiscali ha nuovamente modificato la disciplina sugli accertamenti esecutivi, introdotta dall’art. 29 del D.L. 78/2010, allungando i termini entro cui Equitalia deve, a pena di decadenza, iniziare l’espropriazione forzata. Inoltre, viene previsto che Equitalia, nel momento in cui riceve il credito dall’Agenzia delle Entrate, debba inviare una nota informativa al contribuente.

Il Decreto “semplificazioni fiscali” contempla che, in questo momento, mediante raccomandata semplice, l’Agente della Riscossione è tenuto a informare il debitore di aver ricevuto le somme, il che, naturalmente, costituisce un avvertimento per il contribuente.

Come è ormai più che noto, a partire dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dallo scorso 1° ottobre 2011 e relativamente a imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’accertamento, in luogo del ruolo, è un provvedimento esecutivo.

L’aspetto più rilevante consiste nella necessità, ad opera del contribuente, di versare le somme richieste, per intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso.

Se vi è inadempienza, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, le somme vengono affidate a Equitalia, che, da questo momento, può adottare fermi e ipoteche, in costanza dei presupposti di legge. Per l’espropriazione, invece, vi è un periodo di sospensione automatica di 180 giorni dalla data di affidamento del credito.

Ora il termine viene allungato, prevedendo che, sempre a pena di decadenza, l’espropriazione forzata debba essere disposta entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Un’ulteriore modifica concerne i rapporti tra contribuente e Agente della Riscossione: se vi è inadempienza, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme, per la totalità o per intero (a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso), vengono affidate in carico ad Equitalia.

 

Accertamenti da studi di settore

Il decreto sulle semplificazioni fiscali interviene anche a modificare la disciplina relativa agli studi di settore. Le modifiche interessano:

-         i termini entro cui effettuare le integrazioni agli studi di settore (correttivi anti-crisi e indicatori di normalità economica);

-         i casi in cui è possibile procedere ad accertamento induttivo a fronte di irregolarità nell’adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini degli studi.

La prima modifica riguarda il differimento al 30 aprile 2012 del termine entro cui devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le integrazioni agli studi di settore, vale a dire i correttivi anti-crisi e gli indicatori di normalità economica. Secondo il D.P.R. 195/199 (art. 1 comma 1-bis), la pubblicazione doveva, invece, essere effettuata entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Viene anche modificata la lettera d-ter) dell’art. 39 del D.P.R. 600/73, che consentiva all’Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione operava se erano irrogabili le sanzioni maggiorate del 10%, applicabili a condizione che il maggior reddito d’impresa o professionale stimato fosse superiore del 10% di quello dichiarato (art. 1 comma 2-bis del DLgs. 471/97).

Il “Decreto semplificazioni” modifica i casi in cui è possibile procedere a tale tipologia di accertamento:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;

- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Quanto alla decorrenza, la nuova lettera d-ter) trova applicazione con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 2 marzo 2012. Invece, per gli avvisi di accertamento notificati in precedenza, continua ad applicarsi la versione precedente della norma.

 

Ritornano i rimborsi sulla mancata deduzione Irap

Potranno essere presentate le istanze di rimborso dell’IRPEF/IRES versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti al 2012, qualora, per detti periodi:

-         non sia stata operata alcuna deduzione dell’IRAP dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pur sussistendone le condizioni;

-         la deduzione sia stata effettuata in misura pari al 10%, inferiore a quella che sarebbe stata eseguita in base alle regole applicabili dal 2012.

Si ricorda che, a partire dal 2012 (con effetto quindi su UNICO 2013), il citato art. 2 del D.L. 201/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione del 10% dell’IRAP dall’IRPEF/IRES, introdotta dall’art. 6 del D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Per effetto delle novità introdotte, a partire dal 2012, potranno presentarsi tre alternative:
- nell’ipotesi di sostenimento di spese per il personale dipendente e assimilato, la quota di IRAP deducibile sarà determinata analiticamente, in relazione alla quota imponibile delle medesime spese;

- in caso di sostenimento di interessi passivi, l’IRAP deducibile continuerà ad essere calcolata forfetariamente, in misura pari al 10%, secondo le modalità applicabili fino al 2011;

- nell’ipotesi di sostenimento sia di costi per lavoro dipendente e assimilato, sia di interessi passivi, competeranno sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il suddetto personale, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.

Se, negli anni precedenti al 2012, la deduzione non è stata operata o è stata operata in misura inferiore a quanto sopra riportato, si può inoltrare richiesta di rimborso.

Condizione essenziale a tal fine è che, alla data di inoltro delle domande, non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata corrisposta la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In proposito, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo (in tal senso, la circ. n. 16 dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2009, sulla scorta dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla ris. n. 459 dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2008).

Le modalità operative di presentazione delle domande saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

 

Riduzione del credito Iva compensabile

Nel decreto legge sulle semplificazioni è ridotto da € 10.000,00 ad € 5.000,00 il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

Contestualmente è stato modificato l’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 prevedendo ora l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000,00. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Non è ancora chiaro se le nuove disposizioni sono in vigore dal 2.3.2012 o successivamente, in quanto l’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento potrà tuttavia fissare i termini e le “ulteriori” modalità attuative della nuova disposizione.

Le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio 2012 per importi fino a € 10.000,00 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000,00 per coloro che hanno utilizzato importi inferiori a tale soglia.

 

Semplificazioni in materia di lavoro

Nel decreto legge sulle semplificazioni sono contenute misure anche per il mondo del lavoro. Molte sono le novità finalizzate a semplificare gli adempimenti dell’amministrazione del personale e i rapporti con gli Enti previdenziali.

Le principali modifiche sono:

·        differimento al 1° maggio 2012 dell’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche di importo oltre i 1.000 euro con strumenti di pagamento elettronico bancari o postali;

·        in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari è comunque possibile accedere alla rateizzazione delle successive cartelle di pagamento (con rata costante); inoltre, due mancati pagamenti di rata consecutive faranno decadere la rateizzazione;

·        viene introdotta la possibilità per il soggetto ammesso alla rateizzazione del debito tributario di ottenere l’affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in precedenza tali soggetti veniva considerati dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva esclusi dalle gare. In futuro saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente;

·        riduzione dell’IMU per i soggetti, con residenza fiscale in Italia, che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia;

·        le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: in misura pari ad un decimo per importi fino a € 2.000,00, in misura pari ad un settimo per importi da € 2.000,00 a € 5.000,00, per importi superiori rimane la soglia del quinto;

·        anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre di ogni anno il termine entro il quale le delibere di variazioni dell’aliquota addizionale Irpef devono essere pubblicate sul sito del MEF;

·        nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, a decorrere da quelle relative all’anno d’imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 

 

05/03/2012

 

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